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Come Richiedere Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori, spesso abbreviato in CRE, è un documento utilizzato soprattutto negli appalti pubblici per attestare che le opere sono state eseguite conformemente al contratto, al progetto e alle prescrizioni applicabili. Per l’impresa che ha concluso i lavori assume particolare importanza perché si colloca nella fase finale dell’appalto e precede gli adempimenti necessari alla liquidazione del saldo e allo svincolo delle garanzie secondo le condizioni previste dalla normativa.

Parlare di “richiesta” del certificato può però essere fuorviante. Nel sistema previsto dal D.Lgs. 36/2023 il CRE non è normalmente un certificato che l’appaltatore compila e presenta per farselo timbrare. Quando ricorrono i presupposti per sostituire il collaudo tecnico-amministrativo con il certificato di regolare esecuzione, il documento viene emesso dal direttore dei lavori entro il termine previsto dalla legge e trasmesso al Responsabile unico del progetto, il RUP. L’impresa deve invece attivare correttamente la fase di ultimazione, collaborare alla chiusura della contabilità e può sollecitare l’emissione quando il procedimento rimane fermo. Per capire come ottenere il certificato bisogna quindi partire dalla fine effettiva dei lavori e seguire la sequenza corretta: comunicazione dell’ultimazione, verifica del direttore dei lavori, certificazione della fine delle opere, conto finale, eventuale gestione delle riserve ed emissione del CRE. Vediamo quando questo documento può essere utilizzato, chi lo firma, quali informazioni contiene e cosa può fare l’impresa se tarda ad arrivare.

Indice

  • 1. Che cos’è il certificato di regolare esecuzione
  • 2. Quando il CRE può sostituire il collaudo
  • 3. Il certificato non viene richiesto come un normale certificato amministrativo
  • 4. Il primo passo è comunicare formalmente la fine dei lavori
  • 5. Che cos’è il certificato di ultimazione dei lavori
  • 6. Il conto finale viene prima del CRE
  • 7. Chi emette il certificato di regolare esecuzione
  • 8. Entro quanto tempo deve essere emesso
  • 9. Cosa contiene il certificato di regolare esecuzione
  • 10. Quali documenti deve avere consegnato l’impresa
  • 11. Come presentare un sollecito per l’emissione del CRE
  • 12. Prima di sollecitare bisogna verificare che il CRE sia effettivamente previsto
  • 13. Lavori fino a un milione di euro
  • 14. Lavori sopra un milione di euro
  • 15. Il CRE nei lavori privati
  • 16. CRE e SAL non sono la stessa cosa
  • 17. CRE e certificato di ultimazione non sono la stessa cosa
  • 18. Cosa succede dopo l’emissione del certificato
  • 19. Il CRE libera immediatamente l’impresa da ogni responsabilità?
  • 20. Il certificato ha carattere definitivo?
  • 21. Come ottenere una copia del certificato già emesso
  • 22. Cosa fare se sono presenti difetti o lavorazioni da correggere
  • 23. Cosa fare se il CRE non viene emesso entro tre mesi
  • 24. Errori da evitare
  • 25. Come procedere in pratica
  • 26. Conclusioni

Che cos’è il certificato di regolare esecuzione

Nel nuovo Codice dei contratti pubblici il riferimento principale è l’articolo 116 del D.Lgs. 36/2023, dedicato al collaudo dei lavori e alla verifica di conformità di servizi e forniture. Le modalità specifiche sono contenute nell’Allegato II.14.

Per i lavori, il collaudo tecnico amministrativo serve a verificare che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte, secondo il progetto approvato, le prescrizioni tecniche, il contratto e gli eventuali atti aggiuntivi o varianti. Verifica anche la corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto effettivamente eseguito.

In determinati casi, però, la stazione appaltante può sostituire questo procedimento con il certificato di regolare esecuzione. Il CRE svolge quindi una funzione semplificata rispetto al collaudo, ma non è una semplice dichiarazione formale: il direttore dei lavori deve poter attestare che l’esecuzione risulta regolare sulla base della documentazione tecnica, amministrativa e contabile dell’appalto.

Quando il CRE può sostituire il collaudo

L’articolo 28 dell’Allegato II.14 disciplina espressamente i casi nei quali può essere utilizzato il certificato di regolare esecuzione.

Per lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro la stazione appaltante può avvalersi della facoltà di sostituire il collaudo tecnico-amministrativo con il CRE.

Per lavori di importo superiore a un milione di euro ma inferiore alla soglia europea prevista dal Codice, questa possibilità rimane ammessa soltanto se l’opera non appartiene alle categorie escluse dalla stessa disposizione.

Tra le esclusioni rientrano, in particolare, determinate opere di maggiore rilevanza strutturale, gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico, alcune opere soggette a discipline speciali e, nella fascia superiore a un milione di euro, le situazioni nelle quali il RUP svolge anche determinate funzioni di progettazione o direzione dei lavori.

La scelta non compete all’appaltatore. È la stazione appaltante che deve stabilire se ricorrono i presupposti per utilizzare il certificato di regolare esecuzione al posto del collaudo.

Il certificato non viene richiesto come un normale certificato amministrativo

Questo è probabilmente il punto più importante per chi sta cercando di capire come richiedere il certificato di regolare esecuzione.

L’impresa non deve normalmente presentare una domanda a uno sportello comunale per ottenere il CRE. Il certificato nasce all’interno del procedimento di esecuzione dell’appalto ed è redatto dal direttore dei lavori.

L’appaltatore deve innanzitutto comunicare di avere ultimato le lavorazioni. A quel punto il direttore dei lavori effettua le verifiche previste, redige il certificato di ultimazione e avvia la chiusura della contabilità.

Se il procedimento procede regolarmente, il CRE viene quindi emesso senza che sia necessaria una particolare istanza dell’impresa. Una richiesta scritta diventa utile soprattutto quando i lavori sono terminati, la documentazione è stata consegnata e il termine per l’emissione sta decorrendo o è già trascorso senza che il documento sia stato predisposto.

Il primo passo è comunicare formalmente la fine dei lavori

Quando tutte le lavorazioni previste dal contratto sono terminate, l’esecutore deve darne comunicazione al direttore dei lavori secondo le modalità previste dal contratto e dall’organizzazione della stazione appaltante.

È preferibile che la comunicazione sia documentabile. Nei rapporti professionali con una pubblica amministrazione ciò avviene normalmente attraverso i canali ufficiali utilizzati per l’appalto, come PEC, piattaforma digitale o protocollo.

La comunicazione dovrebbe identificare con precisione contratto e intervento e dichiarare che le opere risultano ultimate alla data indicata. Se rimangono lavorazioni sostanziali ancora da eseguire, non è corretto dichiarare la conclusione soltanto per accelerare la liquidazione.

Una chiusura apparentemente più veloce può infatti trasformarsi in un problema se durante la verifica il direttore dei lavori accerta che l’opera non è realmente ultimata.

Che cos’è il certificato di ultimazione dei lavori

Il certificato di ultimazione non deve essere confuso con il certificato di regolare esecuzione. Sono due documenti differenti e appartengono a momenti diversi della fase finale.

Una volta ricevuta la comunicazione dell’impresa, il direttore dei lavori effettua gli accertamenti necessari e certifica l’ultimazione. In tale sede può verificare anche il rispetto del cronoprogramma e l’eventuale ritardo rilevante ai fini delle penali.

Il certificato può inoltre prevedere un termine per completare lavorazioni di piccola entità che non incidono sull’uso e sulla funzionalità dell’opera, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.

La data di ultimazione è particolarmente importante perché da essa decorrono anche i tre mesi entro i quali, quando si utilizza il procedimento semplificato, il direttore dei lavori deve emettere il certificato di regolare esecuzione.

Il conto finale viene prima del CRE

Dopo la certificazione dell’ultimazione il direttore dei lavori procede alla compilazione del conto finale. Questo documento ricostruisce contabilmente l’intero appalto e determina quanto risulta complessivamente dovuto all’esecutore.

Il conto finale viene trasmesso all’impresa per la sottoscrizione. Il termine assegnato per restituirlo firmato non può superare trenta giorni.

Questa fase richiede particolare attenzione quando l’impresa ha formulato riserve durante l’esecuzione. Al momento della firma del conto finale non possono essere introdotte nuove domande per oggetto o importo diverse da quelle già formulate correttamente nel registro di contabilità. Devono invece essere confermate le riserve ancora pendenti secondo la disciplina applicabile.

Se l’esecutore non sottoscrive il conto finale entro il termine assegnato oppure lo firma senza confermare le domande precedentemente formulate, si producono le conseguenze previste dall’Allegato II.14. Per questo, quando sono presenti contestazioni economiche rilevanti, è opportuno far esaminare la documentazione da un professionista esperto in contratti pubblici prima di sottoscriverla.

Chi emette il certificato di regolare esecuzione

La regola prevista dall’articolo 28 dell’Allegato II.14 è chiara: per i lavori il certificato di regolare esecuzione viene emesso dal direttore dei lavori.

Il documento viene poi immediatamente trasmesso al RUP, che ne prende atto e ne conferma la completezza.

Questo passaggio permette di comprendere anche a chi inviare un eventuale sollecito. Se l’impresa attende il certificato, i principali interlocutori sono il direttore dei lavori, cui compete la redazione, e il RUP, responsabile del progetto e della corretta gestione della fase esecutiva.

Non è normalmente utile inviare una generica richiesta all’ufficio protocollo senza identificare i soggetti e il contratto interessati. Il protocollo può essere il canale per trasmettere la comunicazione, ma il testo deve essere rivolto ai responsabili della procedura.

Entro quanto tempo deve essere emesso

Il direttore dei lavori deve emettere il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Non si tratta quindi di un termine calcolato dalla data dell’ultima fattura, dall’ultima rata di avanzamento o dalla data in cui l’impresa presenta una richiesta informale. Il riferimento normativo è la data di ultimazione dei lavori.

Per questo il certificato di ultimazione assume un’importanza pratica notevole. Se l’impresa ha materialmente completato le opere ma la conclusione non è stata formalizzata correttamente, può nascere incertezza anche sul momento dal quale calcolare la successiva emissione del CRE.

È quindi consigliabile seguire da vicino la formalizzazione della fine lavori anziché preoccuparsi del certificato soltanto quando si attende il saldo.

Cosa contiene il certificato di regolare esecuzione

Il contenuto minimo è stabilito direttamente dall’Allegato II.14. Il certificato deve riportare gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, identificare l’esecutore e indicare il nominativo del direttore dei lavori.

Devono inoltre risultare il tempo contrattualmente previsto per l’esecuzione e le date relative all’effettivo svolgimento dei lavori.

Il documento indica poi l’importo totale oppure l’importo a saldo da corrispondere all’impresa e contiene la vera e propria certificazione di regolare esecuzione.

Nella pratica il CRE può essere più articolato e ricostruire consegna, sospensioni, riprese, varianti, proroghe, lavori eseguiti, contabilità e situazione finale. L’estensione dipende dalla complessità dell’intervento e dalla documentazione utilizzata dalla stazione appaltante.

Quali documenti deve avere consegnato l’impresa

Per arrivare senza intoppi alla chiusura del contratto, l’esecutore deve avere adempiuto agli obblighi documentali previsti dal capitolato, dal progetto e dalla normativa di settore.

A seconda dell’opera possono essere necessari certificazioni dei materiali, dichiarazioni di conformità degli impianti, manuali, schede tecniche, elaborati aggiornati, documentazione delle prove, formulari relativi ai rifiuti, documenti sulla sicurezza e altri atti previsti dal contratto.

Non esiste un pacchetto identico per ogni lavoro. Un intervento stradale richiede documenti differenti rispetto alla realizzazione di un impianto elettrico o alla ristrutturazione di un edificio pubblico.

Se manca una documentazione essenziale, il direttore dei lavori può non essere nelle condizioni di attestare la piena regolarità dell’esecuzione. Prima di chiedere perché il CRE non sia stato ancora emesso conviene quindi controllare di avere consegnato tutto quanto previsto.

Come presentare un sollecito per l’emissione del CRE

Quando i lavori risultano ultimati, il conto finale è stato gestito e il certificato tarda ad arrivare, l’impresa può presentare un sollecito scritto.

La comunicazione dovrebbe essere indirizzata al RUP e al direttore dei lavori e trasmessa attraverso un canale che permetta di documentarne la ricezione.

Nel testo è utile indicare gli estremi dell’appalto, il CIG quando pertinente, la data del contratto, la data certificata di ultimazione dei lavori e gli eventuali precedenti atti della fase finale.

È poi sufficiente chiedere che venga completato il procedimento relativo all’emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 116 del D.Lgs. 36/2023 e dell’articolo 28 dell’Allegato II.14, se effettivamente applicabili all’appalto.

Un sollecito preciso e documentato è normalmente più utile di una richiesta generica del tipo “si richiede il certificato per poter essere pagati”.

Prima di sollecitare bisogna verificare che il CRE sia effettivamente previsto

Non tutti gli appalti terminano con un certificato di regolare esecuzione. In alcuni casi è necessario il collaudo tecnico-amministrativo.

L’impresa dovrebbe quindi consultare contratto, capitolato speciale, determina di affidamento e altra documentazione della procedura per capire quale modalità di verifica finale sia stata prevista.

La stazione appaltante può utilizzare il CRE soltanto nei casi consentiti dalla normativa. Non può sostituire liberamente il collaudo quando l’articolo 28 dell’Allegato II.14 esclude questa possibilità.

Se l’opera supera determinate soglie o appartiene alle tipologie strutturali e specialistiche previste dalla legge, è possibile che l’impresa debba attendere il vero e proprio collaudo e non il CRE.

Lavori fino a un milione di euro

Per i lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro, la disciplina consente alla stazione appaltante di utilizzare il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

La possibilità non significa però che l’appaltatore acquisisca un diritto autonomo a scegliere la procedura. La decisione appartiene alla stazione appaltante.

Nel contratto o negli atti di gara può essere già specificato che la verifica finale avverrà mediante CRE. Quando questa previsione esiste, l’impresa sa fin dall’inizio quale sarà il percorso ordinario di chiusura.

Lavori sopra un milione di euro

Nella fascia compresa tra un milione di euro e la soglia europea applicabile, l’utilizzo del CRE è sottoposto a condizioni più restrittive.

La legge esclude la sostituzione del collaudo, tra gli altri casi, per determinate opere appartenenti alle classi d’uso più rilevanti previste dalle norme tecniche per le costruzioni, per alcuni lavori strutturali particolarmente complessi e per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico.

Sono previste inoltre ulteriori esclusioni relative a particolari categorie di opere e alla coincidenza di alcune funzioni in capo al RUP.

Per appalti di questa dimensione non conviene quindi basarsi soltanto sull’importo. Bisogna controllare anche natura dell’opera e organizzazione della stazione appaltante.

Il CRE nei lavori privati

Il certificato disciplinato dall’articolo 116 e dall’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 appartiene alla materia dei contratti pubblici. Non bisogna applicare automaticamente la stessa procedura a un normale lavoro effettuato per un committente privato.

In edilizia privata può comunque esistere un documento denominato “certificato di regolare esecuzione” quando il contratto, un finanziamento, una pratica tecnica o un’altra disposizione ne richiedono la redazione. Il significato e il soggetto che lo firma dipendono però dallo specifico contesto.

Se un condominio o un proprietario privato chiede all’impresa un “CRE”, bisogna quindi chiarire quale documento serva realmente e per quale finalità. Potrebbe trattarsi di un’attestazione del direttore dei lavori, di una dichiarazione collegata alla contabilità finale oppure di un documento richiesto da una pratica amministrativa.

CRE e SAL non sono la stessa cosa

Lo stato di avanzamento lavori, SAL, viene redatto durante l’esecuzione per contabilizzare le lavorazioni maturate e consentire il pagamento degli acconti secondo quanto previsto dal contratto.

Il certificato di regolare esecuzione interviene invece nella fase conclusiva e riguarda la verifica complessiva dell’opera.

Avere ricevuto tutti i SAL previsti non significa quindi avere automaticamente diritto all’emissione immediata del CRE il giorno successivo all’ultima lavorazione. Devono essere completate le attività della fase finale e il direttore dei lavori deve svolgere le verifiche necessarie.

CRE e certificato di ultimazione non sono la stessa cosa

Anche questa confusione è frequente. Il certificato di ultimazione accerta che i lavori sono terminati nella data indicata. Il CRE attesta invece, al termine delle verifiche finali, la regolare esecuzione delle opere.

Il primo costituisce quindi un passaggio che precede il secondo.

Per l’impresa è utile conservare entrambi, perché la data di ultimazione può avere effetti su penali, termini contrattuali, garanzie e procedura di chiusura.

Cosa succede dopo l’emissione del certificato

Dopo il CRE si procede agli adempimenti previsti dall’articolo 27 dell’Allegato II.14 per la fase finale, compreso il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione definitiva secondo modalità e condizioni stabilite dal Codice.

Il pagamento del saldo non è però completamente svincolato da ogni ulteriore formalità. L’articolo 117 del Codice prevede una garanzia collegata proprio al pagamento della rata finale.

Il RUP può quindi richiedere all’impresa di costituire la cauzione o garanzia fideiussoria necessaria secondo le condizioni normative prima di procedere al saldo.

Possono inoltre essere effettuate le normali verifiche relative alla regolarità contributiva e agli altri presupposti necessari per il pagamento da parte della pubblica amministrazione.

Il CRE libera immediatamente l’impresa da ogni responsabilità?

No. L’emissione del certificato e il pagamento del saldo non cancellano automaticamente ogni responsabilità dell’esecutore.

Il Codice richiama espressamente le riserve derivanti dall’articolo 1669 del Codice civile, che riguarda la responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti e rovina di immobili o altre opere destinate per loro natura a lunga durata, nei presupposti previsti dalla disposizione.

Rimangono inoltre ferme le responsabilità e le garanzie derivanti dal contratto e dalla disciplina applicabile.

È quindi sbagliato interpretare il CRE come una liberatoria generale con la quale la stazione appaltante rinuncia a qualsiasi contestazione futura.

Il certificato ha carattere definitivo?

La disciplina del collaudo prevede un periodo nel quale il certificato conserva carattere provvisorio prima di assumere definitività. Anche nella prassi relativa ai CRE sostitutivi del collaudo viene applicato il regime previsto dal Codice per la verifica finale dell’opera.

Questo aspetto assume importanza soprattutto rispetto alla garanzia richiesta per la rata di saldo e alle responsabilità che restano ferme dopo la conclusione amministrativa del contratto.

Per la gestione concreta è quindi opportuno leggere il certificato e il provvedimento con cui la stazione appaltante ne prende atto o lo approva, invece di limitarsi alla sola data del pagamento.

Come ottenere una copia del certificato già emesso

Se il CRE è stato emesso ma l’impresa non ne possiede una copia, la situazione è diversa dalla richiesta di emissione.

In questo caso si può chiedere alla stazione appaltante la trasmissione del documento indicando contratto e intervento. Se necessario, può essere utilizzato anche il diritto di accesso agli atti secondo la disciplina applicabile.

Non tutta la documentazione della fase finale è però accessibile indistintamente. L’Allegato II.14 prevede specifiche limitazioni per le relazioni riservate del direttore dei lavori e del RUP sulle riserve. Il certificato di regolare esecuzione è cosa diversa da tali relazioni riservate.

Per una semplice copia destinata agli archivi dell’impresa è spesso sufficiente una richiesta al RUP o all’ufficio che gestisce il contratto, senza avviare procedure più complesse.

Cosa fare se sono presenti difetti o lavorazioni da correggere

Se durante le verifiche finali emergono difetti o non conformità, il direttore dei lavori può chiedere all’esecutore di eliminarli prima di attestare la regolarità dell’opera, a seconda della loro natura e della disciplina contrattuale.

Ignorare queste richieste e limitarsi a sollecitare il certificato non accelera la procedura. È più utile concordare con il direttore dei lavori tempi e modalità degli interventi correttivi e documentarne l’avvenuta esecuzione.

Quando invece l’impresa contesta la richiesta perché ritiene che l’opera sia stata eseguita conformemente al contratto, la questione diventa tecnica e potenzialmente giuridica. In presenza di somme rilevanti, contestazioni o riserve è opportuno farsi assistere da un professionista qualificato.

Cosa fare se il CRE non viene emesso entro tre mesi

Se ricorrono effettivamente i presupposti per il CRE e sono trascorsi tre mesi dall’ultimazione senza emissione, l’impresa dovrebbe innanzitutto verificare lo stato della pratica con direttore dei lavori e RUP.

Un sollecito scritto può richiamare la data del certificato di ultimazione e il termine previsto dall’articolo 28 dell’Allegato II.14, chiedendo di conoscere eventuali adempimenti ancora necessari e di completare il procedimento.

È utile mantenere un tono tecnico e documentale. La stazione appaltante potrebbe infatti essere in attesa di documentazione, della definizione del conto finale o di correzioni alle opere.

Se il ritardo rimane ingiustificato e produce conseguenze economiche significative, l’impresa dovrebbe valutare con il proprio legale quali iniziative siano appropriate alla specifica situazione. Una guida generale non può sostituire l’esame del contratto, degli atti contabili e della corrispondenza intercorsa.

Errori da evitare

Il primo errore consiste nel chiedere il CRE prima che la fine dei lavori sia stata formalmente certificata. La semplice convinzione dell’impresa di avere terminato non sostituisce gli accertamenti del direttore dei lavori.

Il secondo è confondere il CRE con il certificato di ultimazione o con l’ultimo SAL. Sono documenti con funzioni differenti.

Bisogna inoltre evitare di chiedere il CRE quando per quell’opera la normativa impone il collaudo tecnico-amministrativo. La sostituzione è possibile soltanto nei casi consentiti.

Un altro errore importante riguarda il conto finale. Se esistono riserve, firmarlo senza verificare come debbano essere confermate può avere conseguenze rilevanti sulle pretese dell’impresa.

Infine, non bisogna aspettare il saldo per scoprire che mancano dichiarazioni di conformità, certificati dei materiali o altra documentazione richiesta dal capitolato. La preparazione della chiusura dovrebbe iniziare già durante le ultime fasi del cantiere.

Come procedere in pratica

Se sei l’impresa esecutrice e hai terminato un appalto pubblico, verifica innanzitutto che tutte le lavorazioni contrattuali siano state completate e che siano disponibili i documenti finali richiesti. Comunica quindi formalmente l’ultimazione al direttore dei lavori.

Partecipa agli accertamenti necessari per la redazione del certificato di ultimazione e completa eventuali piccole lavorazioni che ti vengono legittimamente indicate.

Quando ricevi il conto finale, controllalo accuratamente prima di firmarlo, soprattutto se hai iscritto riserve durante l’esecuzione. Consegna eventuali documenti ancora mancanti.

Se l’appalto rientra nei casi nei quali la stazione appaltante ha scelto il CRE, il direttore dei lavori deve emetterlo entro tre mesi dalla data di ultimazione e trasmetterlo immediatamente al RUP.

Se il termine si avvicina o è trascorso, invia un sollecito documentato a direttore dei lavori e RUP indicando gli estremi dell’appalto e la data di ultimazione. Chiedi anche se esistono adempimenti ancora pendenti a carico dell’impresa.

Dopo l’emissione, predisponi tempestivamente l’eventuale garanzia richiesta per la rata di saldo e completa gli altri adempimenti necessari al pagamento.

Conclusioni

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori non si ottiene normalmente presentando una domanda autonoma come avviene per un certificato amministrativo. Negli appalti pubblici è il direttore dei lavori a emetterlo, quando la stazione appaltante può e decide di utilizzarlo in sostituzione del collaudo tecnico-amministrativo. L’articolo 28 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 stabilisce che l’emissione avvenga entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, con successiva trasmissione al RUP.

Per l’impresa il passaggio decisivo è quindi formalizzare correttamente la fine delle opere, completare la documentazione e prestare attenzione alla sottoscrizione del conto finale. Se il CRE tarda ad arrivare, il passo corretto è verificare che sia effettivamente previsto per quell’appalto e inviare un sollecito formale al direttore dei lavori e al RUP richiamando contratto e data di ultimazione. In presenza di riserve, contestazioni tecniche o ritardi rilevanti nel saldo, è invece opportuno far esaminare l’intera documentazione da un professionista esperto in contratti pubblici prima di assumere iniziative ulteriori.

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